Smart Recorder - High quality voice

Riutilizzare vecchio Smartphone: registratore audio

Uno dei tanti modi di (ri)utilizzo di un vecchio smartphone è quello di impiegarlo come registratore audio. Per trasformarlo bastano pochi passi e un'app gratuita disponibile per Android e per Apple.

Una delle tante App idonee a questo utilizzo è: "Smart Recorder - High quality voice" scaricabile dallo Store vi permetterà di registrare conversazioni tra due persone, riunioni, conferenze o semplicemente delle note vocali.

L'utilizzo dell'app è molto semplice, ha una interfaccia minimale e non necessita di impostazioni particolari per funzionare.

  1. scarica ed installa l'app;
  2. avvia l'app;
  3. clicca sul pulsante rosso centrale per avviare la registrazione (foto1);
  4. a registrazione avviata, in basso saranno presenti due opzioni: annulla o ferma la registrazione (foto2).

Per coloro che sono interessati a personalizzare l'app, possono accedere alle impostazioni tramite i tre puntini in alto a destra (foto2).

  1. Dal menu seleziona Impostazioni;
  2. nella schermata che appare (foto3), seleziona "frequenza di registrazione" per avere una qualità audio migliore (foto4). Migliore è la qualità audio, più grande sarà il file creato;
  3. dalla schermata "impostazioni" puoi personalizzare anche altri parametri dell'app (foto3): mettere in pausa la registrazione in caso di telefonata in ingresso; regolare la sensibilità del microfono, tenere lo schermo acceso durante la registrazione, personalizzare il nome del file, cambiare il percorso di salvataggio dei file (foto5).

 

Note Legali

Registrare le conversazioni è legale?

Ebbene si, secondo la Cassazione la registrazione (anche all'insaputa dei partecipanti) non farebbe altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già “nostro”, in quanto il nostro udito lo ha captato. Poiché la conversazione è diventato parte del nostro bagaglio di conoscenze, la registrazione non è altro che una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già compiuto: l’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente (Cass. sent. n. 16886/2007; C. App. Milano, sent. n. 1242/2011, Cass. sent. del 22.04.1992.).

Ciò che invece è vietato è la diffusione della conversazione (Cod. Privacy art. 13, comma 5, lett. b). Farla ascoltare a terzi, diffonderla o pubblicare la conversazione è un illecito punibile penalmente. Per la pubblicazione della conversazione è necessario il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato (e non solo di uno).

Lo stesso discorso è valido sia per le telefonate che per le video chiamate di Skype, Messenger, Whatsapp ecc..

 

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